Regolamento per lo spazzamento ed inaffiamento delle strade
Ordina quanto segue
Tutti i proprietari o fittuari di case, di botteghe, di giardini, di cortili e di posti fissi o volanti hanno l'obbligo di far spazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega cortile ecc. per lo sporto non minore di palmi 10 di distanza dal muro e dal posto rispettivo. Questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l'avvertenza di ammonticchiarsi le immondizie al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne tutti i frammenti di cristallo o di vetro che si troveranno riponendoli in un cumulo a parte.
Art.2 Le immondizie raccolte a norma del prescritto nel precedente articolo saranno tolte nelle ore mattutine e da particolari che desiderano appropriarsene o da coloro che ne saranno particolarmente incaricati dalla Polizia oppure dal Corpo di Città i quali saranno tenuti a trasportarli fuori città nei siti che verranno destinati: avvertendo che nel trasporto non ne cada qualche porzione sulla strada, e fatto obbligo, in questo caso di raccoglierle al momento e riporle di nuovo nei recipienti nei quali si trasportano.
Art.3 I padroni, o gli affittatori delle stalle, o delle rimesse avranno l'obbligo di far togliere ogni giorno il letame, e trasportarlo nei luoghi che verranno loro indicati da commessari di Polizia a tenore delle istituzioni che all'uopo saranno trasmesse dalla prefettura.
Art.4 I così detti Capi minori e chiunque faccia per suo e per altro conto eseguire qualche fabbrica avranno l'obbligo di far trasportare tutte le sfabbricine e i materiali inservibili nei siti che dai Commissari di Polizia saranno designati. Così nel trasporto di queste fabbricine come in quella del letame, di cui è parola nel precedente articolo, dovranno tenersi le stesse precauzioni prescritte nell'articolo 2 per lo trasporto della immondezza. Essi saranno di più l'obbligo espresso di fare innaffiare almeno due volte al giorno il sito dove la fabbrica si esegua, ad oggetto di distruggere il polverio che si innalza dalle sfabbricine e dai materiali inerenti alla costruzione. I carrettieri e scolmatori avranno l'obbligo di esattamente adempiere l trasporto e saranno perciò soggetti alle pene stabilite dall'articolo 10 della presente ordinanza nel coso di contravvenzione
Art.5 Oltre il dovere dello spazzamento stabilito nell'art 1 tutti i possessori, o fittuari di botteghe, di giardini, di cortili, di case, posti fissi e volanti avranno quello di fare innaffiare l'estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile, ecc. per lo sporto non minore di palmi 10 dal muro o dal posto rispettivo. Questo innaffiamento sarà eseguito, dalla pubblicazione del presente regolamento in avanti 2 volte al giorno, il primo all'alba innanzi di spazzarsi, e l'altra verso le ore 20.
Art.6 Il prescritto nei precendenti articoli è dichiarato obbligatorio anche per l'avanti dei pubblici edifici, di pubblici stabilimenti, di monasteri e di chiese.
Art.7 E' proibito a chiunque di gettare in qualunque tempo dai balconi, dalle finestre, dai terrazzi, e da qualsiasi voglia sito delle rispettive abitazioni, botteghe o altri locali, alcun materiale di qualunque sia la natura, che ingombri le strade o le piazze.
Art.8 E' severamente vietato di gettare dalle finestre, o dai cortili, le acque servite per i bagni o qualunque altro uso domestico, e farle scorrere nelle strade.
Art.9 E' inoltre proibito ai fornitori, ai venditori di carni, di pesce, di verdure e a qualunque altra persona di versare le acque così nelle strade, che nei locali destinati a uso di piazza. E' espressamente vietato di lavare e di spandere panni lungo le strade abitate e specialmente lungo il tratto della riviera di Chiaja, come altresì di lavare nei cortili delle case e nei locali terreni, versando le acque nelle pubbliche strade. Le lavandaie di Chiaja, dovranno in vece recarsi nei locali alla vittoria e Santa Maria in Portico dove per comando pubblico trovasi tutto ciò che necessita per lavare le biancherie e per asciugarle.
Art.10 Ogni contravvenzione al disposto nei precedenti articoli, sarà punita con pena di detenzione e ammenda di Polizia a seconda dei casi.
Art.11 Questo Regolamento, sarà messo in piena attività nella giurisdizione della Prefettura, per quanto sarà compatibile con la qualità e le proibizioni dei diversi Comuni, e secondo le particolari istruzioni che all'uopo saranno trasmesse ai rispettivi funzionari.
Art.12 I Commissari di Quartiere, gli Ispettori Commissari dei Reali siti di Portici e Capodimonte e gli altri Funzionari di pulizia sono ciascuno per la parte rispettiva incaricati di invigilare sotto la loro responsabilità alla esecuzione del presente Regolamento.
Napoli 3 maggio 1832 Il Prefetto di Polizia
Cav. Gennaro Piscopo
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